IL SINDACO
VISTO l’art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;
VISTAla Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donneall’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
R E N D E N O T O
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possessodei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10aprile 1951, n°287, per l’esercizio delle funzionirispettivamente diGIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cuiall’art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l’Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune.